Mantenimento dei figli maggiorenni
(Pubblicato il 26.04.2016) Corte di Cassazione, I Sezione Civile, Sentenza 29/9/2015 - 1 febbraio 2016, n. 1858.
La Suprema Corte ha stabilito che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa quando il genitore onerato dimostra che il figlio ha raggiunto l'autosufficienza economica, oppure quando il genitore prova che il figlio, pur trovandosi nelle condizioni di ottenere un'autonomia economica, non ne ha tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di un'attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita.
Nel caso degli studenti universitari, chi non mostra alcuno sforzo per superare gli esami si trova in una situazione analoga a chi non si attiva per diventare autosufficiente.
In parole semplici, questa sentenza della Corte di Cassazione chiarisce che i genitori non sono obbligati a mantenere i figli maggiorenni se questi ultimi non riescono a diventare autonomi dal punto di vista economico. Se un genitore riesce a dimostrare che il figlio ha le capacità per lavorare e guadagnare, ma decide di non farlo, allora il genitore può interrompere il supporto finanziario. Ciò implica che il figlio deve impegnarsi attivamente per trovare un lavoro.
Particolarmente per gli studenti universitari, la Corte sottolinea che se un giovane non si sforza di superare gli esami e non mostra interesse nel completare il proprio percorso di studi, la sua situazione è paragonabile a quella di chi non cerca un'occupazione. In sostanza, l'autosufficienza economica non si riferisce solo a un effettivo guadagno di denaro, ma implica anche un impegno attivo e concreto verso il suo raggiungimento.