Il tradimento virtuale non è causa principale di addebito
(Pubblicato il 25/7/2016) Corte di Cassazione n.14414/2016
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che se vi è già una crisi coniugale in corso, il flirt virtuale di uno dei due coniugi non è da considerarsi causa principale di rottura del rapporto matrimoniale. Per tale motivo non si può chiedere l'addebito della separazione non essendoci il nesso di causalità tra il tradimento e la crisi coniugale.