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Il tradimento virtuale non è causa principale di addebito

(Pubblicato il 25/7/2016) Corte di Cassazione n.14414/2016 

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che se vi è già una crisi coniugale in corso, il flirt virtuale di uno dei due coniugi non è da considerarsi causa principale di rottura del rapporto matrimoniale. Per tale motivo non si può chiedere l'addebito della separazione non essendoci il nesso di causalità tra il tradimento e la crisi coniugale. 

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