In caso di cessazione della convivenza more uxorio la casa va assegnata al genitore a cui sono affidati i figli
(Pubblicato il 13/6/2016) Corte di Cassazione, Sezione I civile n. 17971/2015
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza di cui sopra, stabilisce il diritto del convivente al godimento della casa adibita a residenza familiare, in caso di cessazione dell'unione di fatto, in presenza di figli minori. Egli è detentore qualificato dell'immobile ed esercita il diritto di godimento su di esso in posizione del tutto assimilabile al comodatario anche quando proprietario esclusivo è l'altro convivente.
Questa sentenza della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto importante riguardo ai diritti dei conviventi quando ci sono figli minori coinvolti. In pratica, se una coppia che vive insieme decide di separarsi, il partner che ha vissuto nella casa familiare ha il diritto di rimanere in essa, anche se la proprietà legale appartiene all'altro. Questo è fondamentale per garantire stabilità e protezione ai minori, evitando che debbano affrontare il trauma di un ulteriore cambiamento di residenza dopo la separazione dei genitori.
Il concetto di "detentore qualificato" significa che, nonostante non sia il proprietario legale dell'immobile, il convivente ha diritti paragonabili a quelli di chi riceve in comodato d'uso un bene. Questo aiuta a tutelare i diritti di chi ha contribuito alla vita familiare e ha un legame con i figli, assicurando che non venga messo da parte in un momento già difficile come una separazione. Insomma, la legge cerca di bilanciare i diritti di tutti i membri della famiglia, specialmente dei più vulnerabili.