NIENTE ADDEBITO PER ALLONTANAMENTO DALLA CASA CONIUGALE
(Pubblicato l'1/7/2016) Corte di Cassazione VI Civile ordinanza n.1178/2016
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il solo allontanamento, in prossimità della separazione, dalla casa coniugale non costituisce di per sè motivo di addebito, ma va dimostrato il nesso causale tra l'allontanamento e il deterioramento del rapporto coniugale. Il dovere coniugale di fedeltà diviene marginale quando la frattura tra i coniugi era già irreversibile in prossimità del giudizio di separazione.
In parole semplici, la Corte di Cassazione ha chiarito che se una persona decide di lasciare la casa coniugale poco prima di avviare una separazione, questo gesto di per sé non è sufficiente per attribuire la colpa per la fine del matrimonio. È necessario dimostrare che il suo allontanamento ha effettivamente contribuito a peggiorare la situazione tra i coniugi. Quindi, non basta andarsene per essere considerati "colpevoli" della rottura del rapporto.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che, se la relazione era già molto compromessa e non c'erano più possibilità di recupero, il dovere di fedeltà tra i coniugi diventa meno rilevante. Questo significa che, in situazioni in cui la separazione è quasi inevitabile, le azioni di uno dei coniugi non possono essere facilmente interpretate come causa della rottura, poiché il problema principale è già presente da tempo.