NIENTE ADDEBITO PER ALLONTANAMENTO DALLA CASA CONIUGALE
(Pubblicato l'1/7/2016) Corte di Cassazione VI Civile ordinanza n.1178/2016
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il solo allontanamento, in prossimità della separazione, dalla casa coniugale non costituisce di per sè motivo di addebito, ma va dimostrato il nesso causale tra l'allontanamento e il deterioramento del rapporto coniugale. Il dovere coniugale di fedeltà diviene marginale quando la frattura tra i coniugi era già irreversibile in prossimità del giudizio di separazione.