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L'ex moglie ha diritto all'assegno divorzile anche se il marito è disoccupato

(Pubblicato il 19/5/2016) Corte di Cassazione, ordinanza 17 maggio n. 10099/2016.

La Suprema Corte di Cassazione afferma che, sebbene disoccupato, l'ex coniuge che dispone di un adeguato sostentamento derivante dalla proprietà di beni, i quali gli garantiscono una notevole capacità di reddito, è tenuto a versare l'assegno divorzile all'ex moglie, la quale svolge lavori precari e poco remunerativi.

In questa decisione, la Corte di Cassazione ha stabilito che il fatto di essere disoccupati non esonera una persona dall'obbligo di contribuire economicamente all'ex coniuge, specialmente se quest'ultimo si trova in una situazione di difficoltà economica. Nel caso specifico, l'ex marito possedeva beni che gli garantivano un buon reddito, il che implica che, anche senza un lavoro attivo, aveva le risorse per supportare l'ex moglie, la quale si trovava in una condizione lavorativa instabile e poco retribuita.

Questo principio sottolinea l'importanza di considerare non solo il reddito attuale, ma anche le risorse patrimoniali di una persona quando si tratta di obblighi di mantenimento dopo un divorzio. La Corte ha voluto garantire che le persone con un potenziale economico, anche se non attivamente occupate, non possano sottrarsi alle proprie responsabilità nei confronti dell'ex coniuge, specialmente quando quest'ultimo ha bisogno di assistenza finanziaria.

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