(Pubblicato il 27/4/2016) Corte di Cassazione, III Sezione Civile, n. 8049/2016.
La Suprema Corte di Cassazione afferma che, in caso di sinistro provocato dall'apertura dello sportello di un veicolo parcheggiato, il passeggero trasportato su un ciclomotore non omologato per il trasporto di passeggeri non ha diritto a un risarcimento totale, poiché vi è una responsabilità concorrente tra il passeggero del ciclomotore e il proprietario del veicolo coinvolto nell'incidente.
Questa sentenza riguarda una situazione in cui un ciclomotore e un'autovettura sono coinvolti in un incidente a causa dell'apertura dello sportello di quest'ultima. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in tali casi, il passeggero del ciclomotore non ha diritto a ricevere un risarcimento completo per i danni subiti. Questo perché, secondo la legge, la responsabilità per l'incidente è condivisa: il passeggero del ciclomotore è responsabile poiché non avrebbe dovuto salirvi a bordo, dato che il mezzo non era omologato per il trasporto di passeggeri, allo stesso modo, il proprietario dell'auto è responsabile per aver aperto lo sportello senza prima accertarsi che non stessero sopraggiungendo altri veicoli.
È importante notare che il ciclomotore in questione non era omologato per il trasporto di passeggeri, il che significa che non era legale portare qualcuno a bordo. Questa violazione delle norme di sicurezza contribuisce a ridurre la possibilità di ottenere un risarcimento totale, poiché il passeggero ha anche una responsabilità nel comportamento adottato. In sostanza, la sentenza sottolinea l'importanza di rispettare le regole della strada e le norme di sicurezza, poiché ciò può influenzare significativamente le decisioni in caso di incidenti.