Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza N. 24599 del 10.8.2026 (Pubblicata il 24.9.2026)
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, pronunciandosi su questioni di massima di particolare importanza e oggetto di contrasto nella giurisprudenza della Corte, nell’ambito di un giudizio di risarcimento del danno svoltosi davanti al giudice civile di rinvio a seguito dell’annullamento della sentenza penale ai sensi dell’art. 622 c.p.p., hanno statuito che: nel caso in cui il fatto illecito sia considerato dalla legge come reato, gli atti interruttivi della prescrizione del reato interrompono altresì la prescrizione del diritto al risarcimento del danno qualora l’azione civile sia esercitata nel processo penale; qualora l’imputato o il responsabile civile per contro intenda sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno della parte civile, ha l’onere di farlo solo nell'ambito del processo penale; nel giudizio civile riassunto ex art. 622 c.p.p. è consentito alle parti allegare fatti nuovi e formulare nuove domande e nuove eccezioni, data la natura autonoma di tale giudizio rispetto a quello svoltosi davanti al giudice penale, con l’unico limite che tali fatti, domande ed eccezioni restino nell’ambito della vicenda storica sottoposta al giudice penale.
Questa sentenza della Corte di Cassazione chiarisce alcune questioni importanti riguardo al risarcimento del danno in caso di reati. In sostanza, se un comportamento illecito è anche un reato, il termine di prescrizione per chiedere un risarcimento può essere interrotto, ma solo se la richiesta di risarcimento è presentata all'interno del processo penale. Questo significa che, se qualcuno subisce un danno a causa di un reato, deve muoversi rapidamente e agire nel contesto del processo penale per evitare la prescrizione del diritto al risarcimento.
Inoltre, se l'imputato nel processo penale vuole contestare la scadenza del termine per richiedere il risarcimento, deve farlo all'interno di quel processo. Una volta che il caso viene riportato in sede civile, le parti coinvolte possono presentare nuove prove e fare nuove richieste, ma queste devono rimanere collegate alla storia del caso già trattato in sede penale. Questo approccio consente una certa flessibilità nel processo civile, pur mantenendo un legame con quanto già discusso in quello penale.