(Pubblicato il 14.2.2019) Corte di Cassazione, Sezione I Penale, sent. n. 4119, ud. 15.1.2019, dep. 28.1.2019
Il medesimo disegno criminoso può configurarsi anche quando uno dei reati facenti parte dell'ideazione e programmazione unitaria abbia avuto esito aberrante rispetto all'originaria determinazione. Infatti, a causa di un mero errore esecutivo, l'evento voluto dall'agente si è verificato in danno di una persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta. Si deve considerare che l'accidentale mutamento dell'oggetto materiale della condotta non incide sull'elemento soggettivo.
Questa sentenza chiarisce un aspetto importante del diritto penale riguardo ai reati che fanno parte di un piano criminoso. In sostanza, anche se uno dei reati non si svolge come previsto e colpisce una persona diversa da quella che si intendeva danneggiare, il colpevole può comunque essere ritenuto responsabile. Questo perché l'intenzione originaria di commettere il reato rimane, anche in presenza di un errore nell'esecuzione e di un mutamento del soggetto colpito, poiché il risultato finale non incide sull'elemento soggettivo iniziale di chi ha posto in essere la condotta criminale.
Immaginando, per esempio, di voler danneggiare qualcuno, ma colpendo per caso una persona diversa, si può affermare che, anche se l'obiettivo non è stato raggiunto come previsto, l'intenzione di commettere quel reato è ancora presente. La legge considera che il "disegno criminoso" è rimasto intatto; pertanto, il responsabile può essere punito per le conseguenze del suo atto, indipendentemente dall'errore commesso. Questo principio serve a garantire che le persone non possano sottrarsi alle responsabilità penali semplicemente perché gli eventi si sono svolti diversamente da come avevano pianificato.