L'assegno d'invalidità non preclude l'assegno di mantenimento.
(Pubblicato il 30/5/2016) Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 6252/2016.
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che l'assegno di mantenimento a favore della moglie non può essere ridotto, anche se l'ex marito percepisce un assegno di invalidità a causa delle sue condizioni fisiche, purché egli possa continuare la sua attività lavorativa.
Questa sentenza della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto importante riguardo agli obblighi di mantenimento dopo una separazione o un divorzio. In sostanza, anche se l'ex marito riceve un assegno di invalidità a causa di problemi di salute, ciò non giustifica automaticamente una riduzione dell'assegno di mantenimento che deve versare all'ex moglie, a meno che non ci siano cambiamenti significativi nella sua capacità di guadagnare. Questo significa che, se l'ex marito è ancora in grado di lavorare, la sua situazione economica rimane invariata e, di conseguenza, l'assegno di mantenimento resta tale.
La decisione sottolinea l'importanza di considerare non solo le difficoltà economiche di una persona, ma anche la sua capacità di provvedere a se stessa. In pratica, la Corte ha voluto proteggere i diritti dell'ex coniuge che potrebbe aver fatto affidamento su quel sostegno economico, evitando che le difficoltà di uno dei due partner possano compromettere il benessere dell'altro, se quest'ultimo è in grado di sostenersi. Questo approccio mira a garantire una certa stabilità economica per entrambe le parti coinvolte, anche dopo la fine del matrimonio.