Obbligo di fedeltà e addebito della separazione
(Pubblicato l'11 aprile 2019) Corte di Cassazione Civile, VI sezione, Ordinanza n. 1715/2019 del 18 settembre 2018
La crisi preesistente, irrimediabilmente in atto, rende irrilevante la successiva inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale ai fini della dichiarazione di addebito della separazione (cfr. Cass. Civ. sez. I n. 16859 del 14 agosto 2015).
La Corte di Cassazione chiarisce che, se una coppia sta già attraversando una crisi profonda e irreversibile, il fatto che uno dei coniugi non rispetti l'obbligo di fedeltà non influisce sulla decisione di separarsi. Ciò significa che, se la relazione era già compromessa, la violazione della fedeltà non viene considerata un motivo sufficiente per attribuire la responsabilità della separazione a uno dei due coniugi.
In una situazione in cui la coppia ha già problemi gravi e non risolvibili, la mancanza di fedeltà non cambia le cose. La Corte stabilisce che è più importante il contesto preesistente piuttosto che le azioni successive di uno dei partner. Questo approccio mira a riconoscere la complessità delle relazioni.