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Assegno Divorzile- funzione assistenziale insusistenza

Sezione Prima Civile Ordinanza N. 32910 del 17.12.2025 (Pubblicata 11.2.2026)

La Corte ha affermato che il diritto del coniuge divorziato a una quota del TFR dell'altro, non può essere escluso laddove l'assegno divorzile sia stato accordato in funzione eminentemente assistenziale, dal momento che non può indursi in via interpretativa e si porrebbe in distonia con la ratio della norma improntata alla generale finalità di garantire la partecipazione ad una entità economica maturata in corso di matrimonio.

In parole semplici, la Corte ha stabilito che un coniuge divorziato ha diritto a ricevere una parte del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) dell'altro coniuge, anche se è stato stabilito un assegno divorzile che ha una funzione principalmente assistenziale. Questo significa che, anche se uno dei coniugi riceve un sostegno economico dopo il divorzio, non si può ignorare il fatto che entrambi i coniugi hanno contribuito alla costruzione del patrimonio durante il matrimonio.

La decisione si basa sull'idea che il diritto a una quota del TFR non può essere negato solo perché esiste un assegno divorzile. Infatti, la legge mira a garantire che entrambi i coniugi possano beneficiare equamente delle risorse accumulate durante la vita coniugale. Questo approccio riflette l'importanza di riconoscere il contributo di ciascun coniuge nel corso del matrimonio, anche dopo la separazione.

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