TUTELARSI SECONDO GIUSTIZIA

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L'assegno divorzile non spetta all'ex moglie che ha una casa di proprietà.

(Pubblicato il 17/5/2016) Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 23 settembre 2015, n. 18816.

La Suprema Corte di Cassazione ribadisce un orientamento ormai consolidato, che nega l'assegno di mantenimento alla moglie che possiede un immobile e gode di un reddito sufficiente per condurre una vita dignitosa. Inoltre, la Corte ritiene inammissibili le richieste relative ai danni morali che sarebbero stati subiti dall'ex coniuge.

 

In questa sentenza, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di separazione o divorzio, non è automatico che uno dei coniugi riceva un assegno di mantenimento. Se la moglie possiede già un immobile e ha un reddito che le consente di vivere in modo dignitoso, non ha diritto a ulteriori aiuti economici dall'ex marito. Questo principio mira a garantire una distribuzione equa delle risorse economiche e a evitare ingiustificati privilegi per uno dei coniugi dopo la separazione.

Inoltre, la Corte ha respinto le richieste di risarcimento per danni morali da parte dell'ex coniuge. Ciò significa che, sebbene una separazione possa essere dolorosa e difficile, non sempre è possibile richiedere compensazioni economiche per il dolore emotivo subito. La decisione della Corte sottolinea l'importanza di basare le richieste economiche su criteri oggettivi, come la situazione finanziaria di ciascun coniuge, piuttosto che su considerazioni soggettive legate al benessere emotivo.

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